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Note di diritto in tema di assegnazione temporanea del dipendente pubblico

Assegnazione temporanea scuola – domanda di assegnazione per i docenti con figli di età inferiore a tre (e sei) anni, ai sensi dell’art. 42 bis del D.lgs. 151/2001.

Assegnazione temporanea, unica chance per il personale scolastico con figli minori.

Se sei un docente, hai figli di età inferiore a tre/sei anni, presti servizio a centinaia di chilometri da casa e non sai come rientrare nella tua provincia o regione per dare loro il giusto accudimento, è giunto il momento di richiedere l’assegnazione temporanea prevista dall’art. 42 bis del D.Lgs. 151/2001.

Docenti e personale ATA con figli di età inferiore a tre anni, anche se sottoposti al vincolo quinquennale, infatti, possono richiedere l’accesso al beneficio dell’assegnazione temporanea disciplinata dall’art. 42 bis del D.lgs. 151/2001 e rientrare, per tre anni, nella provincia o regione in cui l’altro genitore del bambino svolge attività lavorativa.

L’art. 42 bis del D.lgs. 151/01, infatti, prevede che “Il genitore con figli minori fino a tre anni di età …, può essere assegnato, a richiesta, anche in modo frazionato e per un periodo complessivamente non superiore a tre anni, ad una sede di servizio ubicata nella stessa provincia o regione nella quale l’altro genitore esercita la propria attività lavorativa, subordinatamente alla sussistenza di un posto vacante e disponibile di corrispondente posizione retributiva e previo assenso delle amministrazioni di provenienza e destinazione. L’eventuale dissenso deve essere motivato e limitato a casi o esigenze eccezionali. L’assenso o il dissenso devono essere comunicati all’interessato entro trenta giorni dalla domanda. 2. Il posto temporaneamente lasciato libero non si renderà disponibile ai fini di una nuova assunzione”.

Limitatamente al comparto scuola, peraltro, alla luce di alcune recentissime sentenze e ordinanze cautelari – rese, tra gli altri, dai Tribunali di Foggia, Milano, Vicenza, Catania, Palermo, Verona – l’accesso al beneficio è possibile anche per figli di età superiore ai tre anni e inferiore a sei, purché il compimento dei sei anni avvenga entro il 31 dicembre dell’anno di presentazione della domanda (visita il sito: www.avvocatovisciglio.it).

Dunque il docente (e il personale ATA) può richiedere l’assegnazione temporanea a condizione che sia genitore con figli minori fino a sei anni di età e l’altro genitore svolga attività lavorativa nella provincia o regione in cui intende ricongiungersi.

Per quanto non esista ALCUN termine entro cui presentare la domanda, è utile, se non, addirittura, fortemente consigliata la sua presentazione entro maggio c.a., al fine di aumentare le probabilità di accoglimento del ricorso all’Autorità Giudiziaria.

Si rammenta che l’accesso al beneficio, per la cui redazione della domanda lo studio dell’Avvocato Giancarlo Visciglio fornisce totale assistenza, è subordinato alla sussistenza delle seguenti condizioni soggettive:

  1. che il docente/educatore/personale A.T.A. sia dipendente di una P.A.;
  2. che l’istanza venga inoltrata prima del compimento del sesto anno di vita del figlio (si evidenzia che la norma è applicabile anche ai genitori affidatari ed adottivi, ai sensi dell’art. 45 del D.Lgs 151/01, a condizione che l’istanza venga presentata entro i primi tre anni dall’ingresso del minore nella famiglia, indipendentemente dall’età dello stesso);
  3. che l’altro genitore del bambino svolga la propria attività lavorativa nella stessa provincia o Regione in cui si intende ricongiungere la famiglia.

L’Istanza, infine, dovrà essere corredata da:

  1. dichiarazione sostitutiva di certificazione dello stato di famiglia da cui risulti il figlio di età inferiore a sei anni (a firma del richiedente);
  2. dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà attestante l’attività lavorativa del padre del minore e la provincia in cui viene svolta (in alternativa, può essere presentata dichiarazione a firma del datore di lavoro).

Partendo dalla considerazione che il buon esito dell’eventuale ricorso all’Autorità Giudiziaria è legato a doppio filo alla completezza della domanda, le considerazioni sopra svolte inducono a suggerire la presentazione sia di quella di assegnazione provvisoria (nei termini che saranno indicati dal Ministero), che di quella temporanea, senza attendere l’esito della prima. Altrettanto vivamente, altresì, si consiglia di estendere la domanda di assegnazione temporanea ad almeno due (o più) province site nella medesima Regione in cui l’altro genitore del bambino svolge attività lavorativa (indipendentemente dalla residenza).

Contatta lo studio per presentare la Tua domanda.

Lo Studio dell’Avvocato Giancarlo Visciglio, leader in materia di Assegnazione Temporanea del dipendente scolastico, ai sensi dell’art. 42 bis del Decreto Legislativo n. 151/2001 (sono suoi i primi provvedimenti pronunciati in Italia dall’Autorità Giudiziaria, dall’anno 2008 ad oggi), mette a disposizione la propria esperienza e competenza ultra decennale in materia, sia per la presentazione della domanda che in giudizio.

Se hai bisogno di chiarimenti in merito alla presentazione della domanda puoi contattare direttamente l’Avvocato via mail, all’indirizzo avv.gianc.visciglio@tiscali.it ovvero info@avvocatovisciglio.it, ovvero ai suoi recapiti: 3336381025 – 0832947570.

Puoi anche seguirlo su facebook al seguente link: https://m.facebook.com/avvocatovisciglio/

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