Loading...

Pubblicazioni

Note di diritto in tema di assegnazione temporanea del dipendente pubblico

Scuola – art. 42 bis del D.lgs. 151/2001: assegnazione triennale per bimbo di età inferiore a 3 anni.

Accolto un nuovo ricorso e ricongiunta un’altra famiglia in provincia di Agrigento.

26 Marzo 2019 |

Il Tribunale di Palermo, con ordinanza collegiale dell’11.02.2019, ha accolto il reclamo presentato dall’Avv. Giancarlo Visciglio nell’interesse di un’insegnante di scuola primaria madre di un bimbo di pochi mesi riportandola in provincia di Agrigento pre tre anni, come previsto dall’art. 42 bis del D.lgs. 151/2001.

Nel caso posto all’attenzione del Tribunale la docente, originaria della provincia di Agrigento, al fine di garantire il giusto accudimento del proprio figlio minore, aveva presentato domanda di assegnazione temporanea ai sensi dell’art. 42 bis del D.Lgs. 151/2001, vedendosela tuttavia rigettare per insussistenza del posto..

A conclusione del giudizio, invece, il Collegio del Tribunale di Palermo ha rilevato l’illegittimità del diniego del beneficio da parte del MIUR sottolineando l’assoluta necessità di assicurare ai figli minori della ricorrente la presenza continuativa di entrambi i genitori, ciò che costituisce lo scopo che il Legislatore, con una scelta politica ben precisa, ha inteso perseguire proprio attraverso l’istituto dell’assegnazione temporanea ex art. 42 bis del Dl.gvo 151/2001.

Nel provvedimento in questione è infatti dato leggersi: “Ritiene il Collegio, invero, che la rilevante necessità di assicurare la presenza della madre fin dei primi anni di vita del bambino è già stata apprezzata dal legislatore con la previsione dell’istituto adito dalla ricorrente, e che, nel caso concreto – proprio in ragione della scarsissima presenza che la reclamante potrebbe assicurare accanto al proprio figlio in tenera età – sussiste il rischio che, nel tempo occorrente a far valere il diritto in via ordinaria, tali esigenze, attinenti a fondamentali diritti della persona, vengano frustrate o compromesse in modo irrimediabile, con conseguente irreparabilità del pregiudizio che ne può derivare“.

Ponendosi in quest’ottica, dunque, il Collegio del Tribunale di Palermo ha stabilito la fondatezza della domanda processuale, rimarcando, altresì, che l’esame dell’istanza di assegnazione temporanea ai sensi dell’art. 42 bis del D.Lgs. 151/2001 presentata dalla ricorrente non dovesse attendere la conclusione delle altre operazioni, di mobilità e assegnazione provvisoria.

Confermata ancora una volta, pertanto, la fondatezza della linea difensiva dello Studio Legale Visciglio che, anche dopo il recepimento della norma da parte del CCNI, trova accoglimento nei tribunali aditi.

Chiunque fosse interessato ad assumere informazioni in merito all’assegnazione triennale ai sensi dell’art. 42 bis citato potrà contattare lo studio per la presentazione dell’istanza ovvero a seguire le istruzioni per la sua presentazione che possono essere trovate al seguente link http://www.avvocatovisciglio.it/pubblicazioni/2018/05/18/scuola-assegnazione-temporanea-ex-art-42-bis-del-d-lgs-1512001-apertura-dei-termini-adesione-al-ricorso-istruzioni-luso/.

Chi fosse invece interessato alla presentazione dell’istanza o del ricorso attraverso lo Studio può contattare direttamente l’avv. Giancarlo Visciglio via mail (avv.gianc.visciglio@tiscali.it oppure info@avvocatovisciglio.it) ovvero telefonicamente ai numeri 0832947570 e 3336381025.

Si fa presente che, diversamente da quanto è dato leggersi su siti di altri professionisti, NON esistono termini di presentazione dell’istanza se non quello UNICO del compimento dei tre anni di età del bambino.

Si fa altresì presente che la Giurisprudenza più recente (Tribunali di Milano, Foggia, Vicenza e Verona, gli ultimi due con pronunce collegiali), ha anche accolto altrettanti ricorsi presentati dallo Studio Legale Visciglio per ricongiungimento ex art. 42 bis con figli di età SUPERIORE a tre anni (e inferiore a sei) al momento della presentazione dell’istanza. Chi fosse interessato alla presentazione del ricorso in questione potrà contattare direttamente l’Avv. Visciglio ai recapiti sopra indicati.

Puoi anche seguirci su facebook al seguente link: https://m.facebook.com/avvocatovisciglio/

Se hai trovato interessante questa pubblicazione o credi possa esserlo per altri, ti chiediamo cortesemente di condividerla.

Richiedi informazioni o chiarimenti

    Contattaci

    Telefono e fax

    0832947570

    Cellulare

    3336381025

    Studio

    Via Tenente Colaci, 124
    73043 Copertino (LE)

    Richiedi un parere