Quella della suola, si sa, è un’amministrazione a parte, con la mobilità annuale e definitiva del personale viene regolata dalla Contrattazione Collettiva.
Un’importante novità, tuttavia, è destinata a superare e, comunque, certamente ad affiancarsi al sistema delle precedenze disposto dal C.C.N.I. per le assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo ed A.T.A. che, come noto, colloca le lavoratrici madri ed i lavoratori padri tra le ultime posizioni, dopo i beneficiari della L. 104/92, con chance di accoglimento delle relative istanze pressoché nulle, maggiormente in provincie in cui vi è carenza di posti.
Non sono poche, infatti, le pronunce rese dai Giudici del lavoro in favore di docenti patrocinate dallo scrivente avvocato che, uniformandosi ad un indirizzo oramai assolutamente dominante, hanno sancito il diritto del docente con figli di età inferiore a tre anni, ai sensi e per gli effetti dell’art. 42bis D.lgs. 151/01, di godere della c.d. “assegnazione temporanea” “… per un periodo complessivamente non superiore a tre anni, ad una sede di servizio ubicata nella stessa provincia o regione nella quale l’altro genitore esercita la propria attività lavorativa, subordinatamente alla sussistenza di un posto vacante e disponibile di corrispondente posizione retributiva e previo assenso delle amministrazioni di provenienza e di destinazione”.
La Giurisprudenza del Lavoro, in particolare, ha chiarito che, da un lato, sul piano interpretativo e sistematico, non v’è alcun motivo per ritenere che i due tipi di assegnazione (provvisoria e temporanea) siano identici, ovvero alternativi, nel senso che una escluda automaticamente l’applicazione dell’altra e, dall’altro, che il modus operandi abitualmente seguito dagli UU.SS.PP. nella valutazione delle istanze (quello di accordare priorità all’istruttoria di quelle di assegnazione provvisoria e subordinare l’accoglimento delle istanze ex art. 42 bis alla verifica della sussistenza di posti residui), è illegittimo, risolvendosi nella costante disapplicazione della disposizione legislativa di cui all’art. 42 bis..
Da quanto sopra riviene, dunque, che lavoratrici madri e lavoratori padri dipendenti del comparto scuola della Pubblica Amministrazione (docenti, educatori e personale A.T.A.), oltre alla domanda di assegnazione provvisoria ed unitamente a questa, possono presentare l’ulteriore e diversa domanda di assegnazione temporanea, disciplinata dall’art. 42 bis del D.Lgs. 151/2001.
L’importante “novità” è certamente idonea a fornire a lavoratrici madri e lavoratori padri con figli di età inferiore a tre anni, la concreta possibilità di ricongiungersi alla propria famiglia ed alla propria prole, seppur temporaneamente (tre anni), quanto meno nella fase più delicata della crescita della stessa. Proprio l’estensione del beneficio, infatti, rende certamente l’assegnazione temporanea più utile rispetto a quella provvisoria disciplinata dal CCNI.
La presentazione dell’istanza, per la cui redazione ed inoltro lo studio dell’avv. Visciglio fornisce completa assistenza, è subordinata dal punto di vista soggettivo alla sussistenza dei seguenti presupposti:
Dal punto di vista oggettivo, altresì, l’accoglimento dell’istanza è subordinato alla verifica della sussistenza di un posto vacante e disponibile di corrispondente posizione retributiva ed all’assenso delle amministrazioni di provenienza e di destinazione. L’istanza, per questo, andrà inoltrata sia all’USP della provincia presso cui si intende essere assegnati che a quello di titolarità per il rilascio del nulla osta.
L’Istanza, infine, dovrà essere corredata da:
0832947570
3336381025
Via Tenente Colaci, 124
73043 Copertino (LE)